argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Corte Conti, Sez. II giur. centrale, con sentenza 23 marzo 2018, n. 189, ha osservato che, sulla base della consolidata giurisprudenza del giudice contabile, per verificare la tempestività della riassunzione proposta dalla parte pubblica in un processo di responsabilità amministrativa sospeso, si deve far riferimento alla conoscenza formale ed effettiva della cessazione della causa di sospensione in capo al pubblico ministero presso la Corte dei Conti, e non alla data di deposito del provvedimento emesso nel giudizio penale, perché, anche in base a una pretesa unicità degli uffici del pubblico ministero (penale e contabile), l’unico soggetto legittimato ad agire nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti (ed a riassumerlo) è il pubblico ministero contabile, che non è parte del processo penale ed esercita un’azione per la tutela di interessi di diversa natura.