<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Sui limiti di “validità” della delega di funzioni

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 18414 del 27 aprile 2018 (ud. 11 aprile 2018), la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, «a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d.lgs. n.81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110801; Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 26594701)». Nel ricordare questo principio fondamentale, la Suprema Corte ha altresì aggiunto «che il principio di effettività, in base al quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge», in quanto non si può «confondere la tematica della delega delle funzioni prevenzionistiche con quella del principio di effettività, in base al quale colui che ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro risponderà in virtù di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il delegante «imperfetto» conserverà tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non potranno essere relegati all’obbligo di vigilanza di cui all’art. 16 d. lgs. n.81/2008».