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La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18388 del 27 aprile 2018 (ud. 23 gennaio 2018), ha ribadito che «in tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l’utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell’uso». Ne consegue, prosegue la Suprema Corte richiamando un precedente in termini, che «la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso» (così già Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2012, Cova e altri, Rv. 253300), «fermo restando il principio generale secondo cui, in relazione alla prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate esclusivamente a tutela dei lavoratori nell’esercizio delle loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro a prescindere dalla ricorrenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa».