Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - Ancora sull’elemento soggettivo della bancarotta semplice

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 aprile 2018 (ud. 12 marzo 2018), n. 18108, si sofferma sull’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato di bancarotta semplice per omessa o ritardata richiesta di fallimento che abbia aggravato il dissesto della società (art. 217, co. 1, n. 4, L.F.), ribadendo come debba ravvisarsi nella condotta dell’agente la colpa grave, indicata esplicitamente dalla norma. La Corte, sottolineando come la mancata o tardiva richiesta di fallimento possa ricondursi ad una vasta gamma di atteggiamenti psicologici dell’imprenditore – egli infatti potrebbe non effettuare la richiesta per non curanza delle sorti economiche dell’azienda e delle conseguenze del dissesto, ovvero potrebbe aver commesso un errore di valutazione nell’ambito di scelte gestionali di per sé ragionevoli –, affermando, inoltre, che la sussistenza della colpa grave non deve mai ritenersi presunta e dunque insita nella condotta descritta dalla norma, ma debba essere accertata e valutata in concreto.