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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 aprile 2018 (ud. 13 febbraio 2018), n. 16744, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d’appello di Bari con la quale un imprenditore dichiarato fallito era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta documentale semplice in relazione alla mancata tenuta delle scritture contabili. La Cassazione – dopo aver sottolineato come il giudice del merito sia incorso in un “evidente error in iudicando in iure”, avendo lo stesso mal interpretato un peraltro superato orientamento giurisprudenziale – evidenzia come “il concorso tra i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice deve essere escluso ogni qualvolta le fattispecie materiali si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre”. Si versa dunque in un caso di concorso apparente di norme, risolvibile mediante applicazione del principio di specialità, con valorizzazione dell’elemento soggettivo doloso e specifico richiesto all’art. 216 L.F.: se l’imputato ha omesso di tenere le scritture contabili allo scopo di recare danno ai creditori, allora potrà contestarsi esclusivamente la bancarotta fraudolenta documentale; qualora, invece, la condotta sia priva di tal fine specifico ovvero colposa, sarà integrata la bancarotta semplice.