<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2018 - La Corte di Cassazione sulla responsabilità degli enti dipendente da reato colposo

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della IV Sezione, del 16 aprile 2018 (ud. 13 settembre 2017), n. 16713, ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 38343 del 24/04/2014) e delle Sezioni semplici (fra cui si veda: sent. n. 31003 del 23/06/2015) secondo il quale il d.lgs. 231/2001 è pienamente compatibile con i reati colposi ed, in particolare, con le fattispecie di cui all’art. 25 septies. In particolare, i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Nei suddetti reati, il finalismo della condotta previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo si stata determinata da scelte rispondenti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesimo. Ricorre, secondo la sentenza, il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica. Ricorre, secondo la Corte, il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.