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Articoli Correlati: responsabilità dei sindaci di società quotate - dovere di vigilanza
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 marzo 2018, n. 5914, in tema di responsabilità dei sindaci di società quotate, ha confermato come il dovere di vigilanza in capo ai sindaci di una società quotata non possa limitarsi all’esame dei dati forniti dagli amministratori con periodicità trimestrale o alle principali operazioni poste in essere, bensì deve tradursi nell’esercizio di ampia attività di indagine e ispezione. In particolare, la complessità organizzativa di una società quotata non fa venir meno il potere-dovere di vigilanza di ciascun componente del collegio sindacale, il quale – nel caso di accertate carenze nella struttura organizzativa societaria dallo stesso non segnalate – risulta responsabile per concorso omissivo. Nella specie, è venuto in evidenza l’omesso esercizio, da parte dei sindaci stessi, dei poteri di monitoraggio e segnalazione alla Consob, con riguardo ad operazioni compiute al di fuori dell’oggetto sociale e con il coinvolgimento di parti correlate.