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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 29 dicembre 2017, n. 24233, ha affermato che non vi è responsabilità degli amministratori nelle società di capitali per il conseguimento di risultati negativi, laddove emerga che le scelte effettuate non siano state avventate e risultino conformi ai principi di prudenza stabiliti dalla legge e dallo statuto per il tipo di operazione messa in atto. Nel caso de quo, il curatore di una società a responsabilità limitata agiva in responsabilità nei confronti dell’ex amministratore per il mancato pagamento delle imposte, la mancata riscossione dei crediti e l’iscrizione in bilancio di fatture inesistenti. Il Tribunale precisa che l’amministratore non è responsabile se le operazioni da lui compiute «rientr[a]no nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa». Tale esimente non vale nel caso di specie: il Tribunale ha infatti condannato l’amministratore al pagamento delle sanzioni e interessi per il mancato versamento delle imposte e al risarcimento a favore del fallimento per la mancata riscossione del credito e le fatturazioni inesistenti.