argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 8 febbraio 2019, n. 3861, in tema di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, ha affermato che ove sia ritenuta inesistente la notifica del ricorso introduttivo – nel caso in esame effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto diverso dal debitore –, la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere revocata e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimessa al giudice di primo grado, il quale – previa rinnovazione degli atti nulli – provvederà sul ricorso.