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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 febbraio 2018, n. 2628, ha affermato – ribadendo quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 9100/2015 – che la mancata o irregolare tenuta della contabilità, anche se ascrivibile all’amministratore della società fallita, non giustifica di per sé la determinazione del danno risarcibile nella misura corrispondente alla differenza tra l’attivo liquidato in sede fallimentare e il passivo accertato. Nello specifico, la Suprema Corte ha specificato che tale parametro di valutazione del danno è utilizzabile sono qualora «l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato».