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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 febbraio 2018, n. 3416, ha ribadito che la rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore in una società in nome collettivo in regime di amministrazione congiuntiva non integra la fattispecie del difetto di rappresentanza o di autorizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., bensì costituisce un caso di inefficacia temporale ed interna, sino a quando non intervenga la ratifica – da parte della società – dell’attività posta in essere dal singolo socio quale “falsus procurator”, che non potrebbe essere rilevata né d’ufficio né da un terzo legittimato, al quale compete eventualmente il risarcimento del danno. Il tutto sul presupposto della prevalenza della speciale normativa che regola la rappresentanza dei soci nelle società di persone sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile.