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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza dell’11 luglio 2017, ha affermato che – nell’ambito del giudizio di opposizione alla fusione instaurato da un creditore sociale ai sensi dell’art. 2503 c.c. – è da rigettare l’istanza della società incorporanda la quale chiedeva in sede cautelare l’autorizzazione al Tribunale a procedere alla fusione (da concedersi nei casi in cui la società presti idonea garanzia o quando si reputi infondato il pregiudizio per i creditori sociali). Nella specie, il creditore di una s.p.a. aveva proposto opposizione ex art. 2503 c.c. all’operazione alla fusione per incorporazione in un’altra società per azioni, ritenendo che vi fosse un grave pregiudizio per le proprie ragioni. La società incorporanda, costituita in giudizio, chiedeva oltre che il rigetto dell’opposizione anche l’autorizzazione da parte del Tribunale – in via cautelare – a procedere all’operazione di fusione. Il Tribunale di Roma, con l’Ordinanza de qua, rileva come l’istanza di autorizzazione proposta dall’incorporanda in pendenza di opposizione, avrebbe dovuto essere invece proposta in sede di volontaria giurisdizione.