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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 febbraio 2018, n. 4701, si è espressa in tema di liquidazione volontaria delle società di capitali e ha affermato che non rientra fra i poteri del liquidatore quello di imporre al socio, tramite decreto ingiuntivo, il risanamento dei debiti della società. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata veniva posta in liquidazione volontaria; successivamente, al fine di evitare il tracollo ed il conseguente fallimento, il liquidatore pro tempore ingiungeva a un socio il pagamento di una somma da destinare all’estinzione delle passività sociali. Avverso tale decreto il socio presentava ricorso in opposizione, il quale veniva accolto sulla base del fatto che, trattandosi di una società di capitali ed essendo il socio – pertanto – limitatamente responsabile, il liquidatore non poteva richiedere a quest’ultimo l’estinzione di tutti i debiti della società. Avverso la sentenza di secondo grado, il liquidatore ha presentato ricorso in Cassazione, che ha confermato la decisione della corte territoriale e ha rigettato il ricorso del liquidatore.