argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 30 novembre 2017, n. 5357, ha chiarito che non può sostenersi l’avvenuta distrazione dell’avviamento di un’azienda, costituendo l’avviamento un valore attribuito all’azienda avviata e, in particolare, il suo “plusvalore”. La Suprema Corte ha precisato che la distrazione ha quale oggetto i beni dell’azienda e non una sua qualità, da intendersi quest’ultima quale valore economico attribuito alla capacità dell’azienda di produrre sovraredditi e, quindi, seppur sia stato attribuito un valore economico all’avviamento, questo è un elemento inscindibile dall’azienda.