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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 novembre 2017, n. 4510, depositata il 26 febbraio 2018, ha affermato che il finanziamento erogato dalla pubblica amministrazione – M.I.U.R. – per la ricerca scientifica può essere revocato dopo la sentenza di fallimento dell’impresa beneficiata in quanto, con il fallimento, viene meno il presupposto per l’erogazione delle somme previsto dalla legge, ovvero l’esercizio dell’attività d’impresa. La Suprema Corte precisa che la revoca del finanziamento ha natura di mero accertamento, da parte della pubblica amministrazione, del venire meno delle condizioni di ammissione al beneficio; quindi è opponibile alla massa e il credito per le somme erogate gode del privilegio generale previsto al momento dell’erogazione del finanziamento (legge 297/1999).