argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Con la Circolare 16 febbraio 2018, n. 4/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il contributo addizionale a favore dell’INPS in conseguenza dell’istanza di CIGS non deve essere versato se la richiesta viene effettuata nell’ambito di una procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio dell’impresa. La decorrenza dell’esonero è: per il fallimento dalla pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, per il concordato preventivo con continuità e per il concordato “in bianco” dall’emissione del provvedimento di ammissione, per l’accordo di ristrutturazione del debito dalla pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese, per la liquidazione coatta amministrativa dall’ammissione alla procedura e per l’amministrazione straordinaria dal giorno della dichiarazione di insolvenza. La Circolare rammenta il limite dell’80% per la sospensione delle ore lavorabili per il periodo oggetto di richiesta, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 16/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.