argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 5080, depositata il 5 marzo 2018, ha ribadito la nuova modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore a mezzo PEC, e, solo nell’ipotesi in cui questa non abbia esito positivo, la successiva notifica con ufficiale giudiziario ed eventuale deposito presso la casa comunale. La Suprema Corte ha rammentato che la nuova formulazione dell’art. 15, comma 3, l.f. ha carattere speciale e in nessun caso deve effettuarsi la notifica al legale rappresentante della società o al titolare, ai sensi degli artt. 138 ss. e 145 c.p.c.