argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 novembre 2017, n. 6913, depositata il 20 marzo 2018, ha affermato che la rimessa effettuata dal terzo fideiussore sul conto corrente del fallito non è revocabile, poiché il garante effettua un adempimento personale, svincolato dalla posizione del fallito. La Suprema Corte chiarisce che il terzo, per adempiere la propria obbligazione di garanzia, aveva utilizzato mezzi propri senza esercitare azione di rivalsa nei confronti del fallito e, pertanto, l’operazione risultava una mera annotazione contabile; inoltre, poiché il fallito non aveva acquisito disponibilità della somma di denaro, non era stata violata la par condicio. Eventualmente, la curatela avrebbe dovuto provare che la rimessa del terzo proveniva da somme di denaro riconducibili alla società fallita.