argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco Edizione 2018, ha chiarito le sorti del contenzioso tributario in seguito alla modifica di cui alla Legge n. 232/2016 che ha abrogato il comma 5 dell’art. 182-ter l.f., in seguito all’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione. Nel concordato il contenzioso prosegue e viene previsto lo stanziamento di apposito fondi rischi destinati all’esito negativo del medesimo; nell’accordo di ristrutturazione cessa la materia del contendere poiché, in caso di dissenso all’accordo, il creditore dovrà essere pagato integralmente e, in caso di assenso, il mancato pagamento del debito nei termini comporta la risoluzione di diritto della transazione concordata nell’accordo. Ma, in quest’ultimo caso, non si verifica un effetto novativo dell’obbligazione, bensì una reviviscenza del credito dell’amministrazione finanziaria per il quale con l’omologazione era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.