argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 13191, depositata in data 26 marzo 2019, ha chiarito che il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo produce i medesimi effetti penali della sentenza dichiarativa di fallimento, con la conseguenza che all’organo amministrativo e di controllo possono essere imputati i reati di bancarotta. Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che indipendentemente dalla successiva revoca della procedura di concordato preventivo – con conseguente dichiarazione di fallimento – le condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, sono punibili ai sensi degli artt. 216 e 223 l.f., anche se poste in essere quando l’impresa non era ancora insolvente.