argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 gennaio 2018, n. 5824, depositata il 9 marzo 2018, ha stabilito – in tema di giudizio in cui è coinvolta una procedura fallimentare – che il provvedimento sulla base del quale il soggetto soccombente deve rifondere le spese processuali a favore del soggetto ammesso al patrocinio pubblico, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, deve prevedere il pagamento delle stesse a favore dello Stato. Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che – nei casi come quello oggetto dell’ordinanza in esame – la mancanza del riferimento all’ammissione al pubblico patrocinio da parte del curatore fallimentare – secondo la disciplina dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002 – integra un errore materiale che è suscettibile di correzione, secondo quanto previsto dall’art. 391bis c.p.c.