argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 ottobre 2017, n. 2729, depositata il 5 febbraio 2018, si è espressa in tema di concordato preventivo e ha affermato che il tribunale è legittimato a non ammettere alla procedura concordataria la società che non abbia fornito la dichiarazione d’obbligo della banca disposta a finanziare le spese della procedura. Nel caso di specie, il creditore di una società a responsabilità limitata presentava ricorso per la dichiarazione di fallimento della propria debitrice; contestualmente, tuttavia, la stessa s.r.l. chiedeva l’ammissione al concordato, nonché un finanziamento alla banca per poter pagare le spese della procedura. La società, tuttavia, in sede di ammissione al concordato non presentava la dichiarazione d’obbligo della banca e pertanto il tribunale ne dichiarava il fallimento, avverso il quale la società fallita presentava ricorso in secondo grado. Il suddetto ricorso veniva accolto e, pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, il fallimento presentava ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello, affermando che la richiesta del tribunale di primo grado, in ordine alla necessità che la società debitrice provasse la fattibilità economica del piano concordatario tramite la presentazione della dichiarazione della banca, era del tutto legittima, ai sensi dell’art. 162 l.f.