<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Per effetto del principio della consecuzione, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali nell’ambito delle procedure concordatarie è estesa anche alle procedure fallimentari

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato preventivo - fallimento - ipoteca

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 dicembre 2018, n. 6381, depositata il 5 marzo 2019, è stata chiamata ad esprimersi in merito all’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei confronti di società che, successivamente alla presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, vengono dichiarate fallite. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che l’inefficacia, ai sensi dell’art. 168 l.f., delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti la data della pubblicazione del ricorso alla procedura concordataria nel registro delle imprese permane anche nella procedura fallimentare, con la conseguente perdita della prelazione dei creditori ipotecari. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale favorevole al cosiddetto principio di consecuzione delle procedure, ritenendo pertanto non condivisibile il principio opposto, secondo il quale l’inefficacia delle ipoteche permane solamente fintanto che è in essere la procedura concordataria.