Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Onorario del professionista che redige la relazione ex art. 161 l.f.: disallineamento tra l’art. 31, lett. e) del d.p.r. n. 645/1994 e le norme della legge fallimentare

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 ottobre 2017, n. 3599, depositata il 14 febbraio 2018, ha affermato che l’onorario del professionista, maturato per la predisposizione di una relazione giurata ex art. 161 l.f., può essere ammesso allo stato passivo fallimentare qualora i criteri utilizzati per la valutazione del valore della relazione rientrino fra quelli individuati dall’art. 31, lett. e) del d.p.r. n. 645/1994. Nel caso di specie, un commercialista aveva elaborato talune relazioni giurate ex art. 161 l.f, nell’ambito della procedura propedeutica all’ammissione di una società a responsabilità limitata al concordato. L’onorario maturato, tuttavia, era stato parzialmente escluso dal passivo fallimentare e pertanto il professionista aveva presentato opposizione, accolta dal Giudice di secondo grado. Avverso tale sentenza, il curatore fallimentare ha proposto ricorso in Cassazione, la quale ha affermato che, nonostante la relazione ex art. 161 l.f. non rientri esplicitamente tra le attività di cui all’art. 31, lett. e) del d.p.r. n. 645/1994, la stessa può essere considerata affine a quanto disciplinato dall’articolo in oggetto.