argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 novembre 2018, n. 6922, depositata in data 11 marzo 2019, chiamata ad esprimersi in merito all’infalcidiabilità dell’I.V.A. nelle procedure concordatarie, ha affermato che il credito I.V.A. è infalcidiabile solamente qualora la proposta di concordato preventivo sia accompagnato da una transazione fiscale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ribaltato quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano, la quale aveva accolto il reclamo di Equitalia averso la decisione del giudice di ammettere una proposta concordataria che prevedeva la falcidiabilità dell’I.V.A. in assenza di una transazione fiscale. La Corte di Cassazione, al contrario, ha chiarito come, alla procedura di concordato senza transazione fiscale, non si applichi l’art. 182-ter l.f., bensì il principio generale di cui all’art. 160, comma 2, l.f., evidenziando come lo stesso principio enunciato nella Ordinanza in parola si applica altresì ai crediti per le ritenute previdenziali.