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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 22 febbraio 2019, n. 1784, ha affermato che al collegio sindacale può essere attribuita responsabilità per l’aggravamento del dissesto della società, nel caso in cui lo stesso abbia formulato il proprio parere favorevole alla revoca dello stato di liquidazione, in assenza, tuttavia, di presupposti consistenti ed approfonditi in ordine al rispetto del requisito della continuità aziendale. Nel caso de quo i sindaci di una s.p.a. in liquidazione erano stati iscritti nel Registro delle Imprese cinque giorni prima di essere chiamati a fornire le proprie valutazioni in ordine allo status della Società. In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce come il venir meno del requisito della continuità aziendale non integri una causa legale di scioglimento della società, bensì una situazione di crisi o, ancor più grave, insolvenza, che determina l’avvio delle nuove procedure di regolazione della crisi ed insolvenza così come disciplinate dal recente d.lgs. 14/2019. Nel caso di specie i sindaci, anche se neoeletti, avrebbero dovuto fondare il proprio parere su una evidente recuperabilità della continuità aziendale; essi infatti non potevano ignorare che la società sulla quale avrebbero dovuto vigilare era stata posta in liquidazione, atteso che il precedente collegio sindacale aveva sollecitato proprio che la società venisse posta in liquidazione. Pertanto, agli stessi è stata attribuita la responsabilità per aggravamento del dissesto della società.