<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - L’atto di pignoramento, emesso ai fini del recupero del bene distratto, non rileva ai fini della cancellazione del reato di bancarotta fraudolenta commesso dall’amministratore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 ottobre 2017, n. 8996, depositata il 27 febbraio 2018, ha affermato che è perseguibile per il reato di cui all’art. 216 l.f. l’amministratore che abbia distratto un bene dal patrimonio sociale nonostante sia stato esperito il tentativo di recuperarlo. Nel caso di specie, l’amministratore di una società per azioni era stato condannato in secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta e avverso tale sentenza aveva presentato successivo ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha affermato che il fatto che sia stato emesso successivo atto di pignoramento per il recupero del bene distratto non rileva ai fini della cancellazione del reato commesso, in quanto l’amministratore – con la propria condotta – ha in ogni caso commesso un reato di pericolo per il ceto creditorio.