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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 20 novembre 2018, n. 5384, approfondisce alcuni rilevanti aspetti relativi ai compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. In primo luogo, viene precisato come l’art. 2389, comma 1, c.c. – nonostante non espressamente richiamato nella disciplina delle s.r.l. – sia applicabile, in via estensiva, anche a queste ultime. Inoltre, si rileva come sia pregiudizievole per l’interesse sociale, la delibera che si sostanzi nella fissazione di un compenso irragionevole agli amministratori; con conseguente annullabilità della delibera stessa. Ulteriore criticità riguarda la distinzione tra le attività inerenti all’amministrazione della società (che risultano incluse nel compenso eventualmente riconosciuto per la carica) e le prestazioni professionali estranee (le quali invece legittimano un’autonoma remunerazione). Sul punto, il Tribunale di Torino ha precisato che le attività episodiche ed occasionali prestate dall’amministratore risultano essere estranee all’amministrazione e sono suscettibili di essere retribuite autonomamente.