argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Ministero delle Sviluppo Economico, con il Parere del 27 maggio 2019, n. 133793, ha affermato che deve essere cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese una società s.r.l. start up relativamente alla quale sia stato deliberato lo scioglimento e non sia stata prevista – nell’ambito della liquidazione – la continuità aziendale. Con il Parere de quo è stato precisato che la start up deve risultare attiva per continuare ad essere iscritta nella sezione speciale. Inoltre, lo scioglimento della società e la conseguente fase liquidatoria determinano l’arresto della fase di progettazione e di produzione. Ne consegue che, per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale della società start up, è necessario che la permanenza della continuità aziendale sia chiaramente indicata nella delibera di scioglimento e liquidazione; altrimenti, in assenza di tale requisito è necessario procedere con la cancellazione della società dalla sezione speciale, per il venir meno di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di start up innovativa.