argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 27280, depositata il 17 novembre 2017, si è espressa in tema di insolvenza transfrontaliera, stabilendo che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento CE n. 1346/2000 – applicabile ratione temporis –, qualora la procedura d’insolvenza sia stata aperta in uno Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore e ivi abbia prodotto effetti, la stessa deve considerarsi riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. Di conseguenza, eventuali procedure, successivamente aperte in un altro Stato membro nel quale il debitore ha una dipendenza, assumono la veste di procedure secondarie e gli effetti previsti dalla legge ed esplicati nello Stato membro di apertura della procedura principale non possono essere, sulla base del principio di fiducia reciproca, oggetto di contestazione negli altri Stati membri.