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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 maggio 2019, n. 12545, ha ritenuto che il fondo patrimoniale, con oggetto beni immobili, non è opponibile al creditore ipotecario, qualora l’atto di costituzione sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio in un momento successivo all’iscrizione dell’ipoteca. Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: l’annotazione nei registri dello stato civile (con funzione dichiarativa) e la trascrizione nei registri immobiliari (con funzione di pubblicità notizia).