<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Fallimento del consorzio stabile: natura chirografaria del credito delle imprese consorziate

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 settembre 2017, n. 1192, depositata il 18 gennaio 2018, in tema di natura del credito vantato a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall’impresa consorziata nei confronti del consorzio stabile con rilevanza esterna ha, innanzitutto, stabilito che, quest’ultimo – rispetto alle consorziate – è soggetto autonomo, tanto dal punto di vista giuridico quanto dal punto di vista organizzativo ed è, pertanto, dotato di propria soggettività e di proprio patrimonio. In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto non assimilabile ad un contratto di mandato il vincolo consortile intercorrente tra il consorzio stabile e le imprese consorziate, e più precisamente l’assegnazione da parte del primo a queste ultime dei contratti assunti – dal consorzio – in regime di appalto pubblico. Ne deriva, da un lato, che il consorzio è l’unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante e l’unico titolare delle somme riscosse in esecuzione dei contratti e, dall’altro, che, in caso di fallimento del consorzio stabile, al credito vantato dalle consorziate nei confronti dello stesso non può essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 1721 c.c. – né tantomeno, in assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio ex art. 104 l.f., natura prededucibile –, ma lo stesso troverà collocazione chirografaria.