argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 ottobre 2017, n. 4400, depositata il 30 gennaio 2018, ha stabilito che tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e il reato di bancarotta impropria per causazione del dissesto di cui all’art. 223, comma 2, l.f., non vi è concorso formale: in altre parole, la distrazione, presupposto per l’addebito del reato di bancarotta fraudolenta, non può essere assunta, ai fini della configurazione del reato di bancarotta impropria, come operazione dolosa, essendo necessaria – affinché possa configurarsi concorso materiale tra le due fattispecie di reato –l’emersione di ulteriori fatti, diversi da quelli rilevati nel reato di bancarotta fraudolenta. Pertanto, senza l’individuazione di tali ulteriori elementi, che hanno concorso a causare il fallimento, il reato di bancarotta impropria per causazione del fallimento deve ritenersi assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.