Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Start up innovattive: il registro imprese possiede solo un ruolo di controllo formale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, sezione imprese, con il Provvedimento del 5 aprile 2019, n.2399 ha affermato che l’ufficio del Registro delle imprese non ha la facoltà di cancellare, ex art. 2191 c.c., una società a responsabilità limitata iscritta nella sezione speciale quale start up innovativa, qualora non vi sia manifesta carenza nell’oggetto sociale del carattere innovativo e tecnologico dei prodotti e servizi offerti. In primo luogo, il Tribunale ha sottolineato come oggetto esclusivo o prevalente di una start up innovativa, ai sensi dell’art. 25 d.l. 179/2012, sia la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; in presenza di tali requisiti essa è automaticamente iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della presentazione della domanda in formato elettronico. Tale norma – secondo il Tribunale di Roma – non lascia la possibilità all’ufficio del registro di valutare il merito delle dichiarazioni, ma soltanto la verifica circa la completezza della domanda e della documentazione allegata. Tale impostazione è stata condivisa anche dal Ministero per lo Sviluppo economico nella Nota n. 169135 del 29 settembre 2014, nonché dal Tribunale di Torino con il Provvedimento del 10 febbraio 2017. Si possono verificare casi limite, nei quali il totale scostamento del profilo formale – ovvero la dichiarazione resa – rispetto a quello sostanziale porta ad una prevalenza di quest’ultimo; solo in questo caso l’ufficio del registro ha la facoltà di procedere ad un controllo fra tipo normativo e programma enunciato nello statuto, con particolare riferimento all’oggetto sociale. Anche in tale caso, tuttavia, deve ritenersi preclusa qualunque istruttoria o valutazione di merito. Nel caso in cui l’ufficio del registro nutra dubbi per ciò che riguarda il mantenimento dei presupposti per la qualifica di start up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali, deve trasmettere gli atti, ex art. 31, comma 5 d.l. 179/2012, al Ministero dello Sviluppo economico.