<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Leasing traslativo: si applicano le norme della vendita a rate

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con la Sentenza del 5 aprile 2019, n. 9642, ha affermato che ai contratti di leasing traslativo è possibile applicare l’art. 1526 c.c., afferente alla risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà, scaturente dall’inosservanza di quanto pattuito nel contratto medesimo da parte del compratore. Il concedente è tenuto, quindi, alla restituzione dei canoni ricevuti nel caso in cui l’utilizzatore sia inadempiente, fermo restando il diritto a un equo compenso e previa restituzione del bene. Tale fattispecie, tuttavia, può essere sorpassata dall’inserimento all’interno del contratto di una clausola di irripetibilità dei canoni riscossi, che è considerata conforme all’assetto degli interessi e non genera squilibri fra le parti. Nel caso de quo, una società decideva di risolvere un contratto di leasing di un macchinario industriale a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore. Quest’ultimo si rivolgeva all’autorità giudiziaria per la restituzione dei canoni pagati ex art. 1526 c.c. L’opponente, tuttavia, lamentava la mancata restituzione del macchinario e chiedeva il pagamento della clausola penale contenuta nel contratto in caso di inadempimento. Il Tribunale di Milano ha sottolineato, in primo luogo, come non si possa procedere all’applicazione dell’articolo citato e alla conseguente restituzione dei canoni, mancando il presupposto fondamentale, ovvero la restituzione del bene: «il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (qui canoni) versate, imponendo all’altra parte il dovere di restituire le rate riscosse “salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa”, presuppone l’avvenuta restituzione della cosa ed, invero, in sede di restituzione dei canoni pagati occorre tener conto dell’equo compenso per l’uso, che costituisce un limite alla misura dei canoni da restituire e che può essere determinato solo dopo che il bene sia stato restituito […]». In secondo luogo, ha osservato il Tribunale di Milano, le parti hanno stabilito nel contratto una clausola che deroga a quanto previsto dall’art. 1526 c.c., stabilendo che gli importi pagati debbano rimanere alla concedente. Tale possibilità è prevista dal legislatore, salvo la facoltà del giudice di ridurre la penale se ritenuta eccessiva; tale clausola, quindi, risulta «conforme al contemperamento degli opposti interessi, senza realizzare un ingiustificato arricchimento di un contraente ai danni dell’altro».