argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2017, n. 3956, depositata il 19 febbraio 2018, ha affermato che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, nel caso di produzione, da parte del creditore istante, di una scrittura privata priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, e – pertanto – inopponibile alla massa dei creditori ai sensi dell’art. 2704 c.c., l’anteriorità del credito rispetto alla data di intervenuto fallimento può essere provata – salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio – attraverso gli altri mezzi previsti dall’ordinamento processuale, quali l’ammissione della prova per testi e l’ordine di esibizione documentale. Ciò, in quanto – argomenta la Suprema Corte – l’inopponibilità, riguardando esclusivamente la data dell’atto negoziale, non investe l’efficacia dello stesso.