<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Scrittura privata senza data certa: l’anteriorità rispetto alla data di fallimento può essere provata attraverso gli altri mezzi previsti dall’ordinamento processuale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: scrittura privata - data certa - fallimento - corte di cassazione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2017, n. 3956, depositata il 19 febbraio 2018, ha affermato che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, nel caso di produzione, da parte del creditore istante, di una scrittura privata priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, e – pertanto – inopponibile alla massa dei creditori ai sensi dell’art. 2704 c.c., l’anteriorità del credito rispetto alla data di intervenuto fallimento può essere provata – salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio – attraverso gli altri mezzi previsti dall’ordinamento processuale, quali l’ammissione della prova per testi e l’ordine di esibizione documentale. Ciò, in quanto – argomenta la Suprema Corte – l’inopponibilità, riguardando esclusivamente la data dell’atto negoziale, non investe l’efficacia dello stesso.