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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 28 febbraio 2019, n. 4545 ha precisato – in tema di revoca degli amministratori di una società a responsabilità limitata ex art. 2383, comma 3 c.c. – come la revoca dell’amministratore nominato tramite atto costitutivo non necessiti per la sua efficacia né della modifica dell’atto medesimo né di una giusta causa, rilevando quest’ultima solo per il risarcimento a favore dell’amministratore revocato secondo le regole sul mandato. Il Tribunale di Roma ha evidenziato, inoltre, che la sottoscrizione di un accordo di particolare importanza in mancanza di assenso degli enti finanziatori o di una clausola di sospensione dell’efficacia dell’atto fino alla decisione degli enti citati, costituisce giusta causa di revoca dell’incarico. Non costituisce elemento giustificativo l’eventuale richiesta fatta dall’ente pubblico che possiede tutte le quote della società a responsabilità limitata.