argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 novembre 2017, n. 9937, depositata il 5 marzo 2018, in tema di bancarotta fraudolenta, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che il giudizio che si riferisce alla particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 219, comma 3, l.f., deve porsi in relazione alla diminuzione della massa attiva – che sarebbe stata disponibile per il riparto – determinata dal comportamento del fallito, nel caso in cui lo stesso non abbia adottato comportamenti illeciti. La diminuzione della massa attiva deve essere calcolata in termini assoluti, tenendo quindi in considerazione il pregiudizio ai creditori considerati in modo collettivo, senza peraltro che il giudice debba procedere ad una ricostruzione integrale e dettagliata, poiché, ai fini dell’esclusione della disciplina della speciale tenuità, è sufficiente la distrazione di beni di rilevante entità, tale che risulti atta ad incidere in modo consistente sul riparto delle attività.