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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 2 maggio 2019, n. 11552, ha affermato che è inammissibile l’esame da parte del giudice della domanda di risarcimento proposta da una società per azioni nei confronti dell’ex amministratore delegato, in assenza di una delibera di autorizzazione all’azione di responsabilità da parte dell’assemblea dei soci. Nel caso de quo, era stato contestato – all’amministratore delegato di una società per azioni – l’accredito, sul proprio conto corrente, delle provvigioni versate a consulenti nell’ambito di operazioni su commesse estere. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda ex art. 2392 c.c., per effetto della violazione del vincolo contrattuale di mandato che legava l’amministratore alla società, essendo stato infranto il rapporto di fiducia con la società medesima ed essendovi potenzialmente un danno per la mandante, ma che la stessa domanda fosse inammissibile, mancando la delibera di autorizzazione prevista dall’art. 2393 c.c. La Corte di Cassazione, inoltre, ha evidenziato come l’utilizzo da parte dell’amministratore di fondi “neri” costituiti dal suo predecessore configurasse un’ipotesi di responsabilità contrattuale, essendo state violate le regole sul mandato; inoltre, nel caso in cui tali fondi fossero stati utilizzati per fini extra-sociali il soggetto sarebbe stato responsabile anche per aver sottratto e dissipato cespiti aziendali.