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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 dicembre 2017, n. 4141, depositata il 21 febbraio 2018, si espressa in tema di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., elencando i presupposti per il suo esperimento ai fini della dichiarazione di inefficacia di un atto a titolo gratuito posto in essere dal debitore: trattasi, nel caso di specie, dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale ad opera del fideiussore. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che costituiscono condizione sufficiente affinché l’azione revocatoria ordinaria possa essere esperita, da un lato, la prova della consapevolezza – richiesta, trattandosi di atto gratuito, solo in capo al debitore e non anche al terzo – del danno arrecato al creditore e, dall’altro, l’obiettiva incertezza della soddisfazione del credito a causa dell’atto pregiudizievole posto in essere, con onere in capo al debitore di provare l’assenza di danno. Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che rende legittimo l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria la sola esistenza del credito, non essendo necessaria l’effettiva esigibilità dello stesso.