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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 30 gennaio 2019, n. 2258 ha affermato che sussiste la responsabilità del liquidatore nel caso in cui siano dimostrati due presupposti: uno di natura oggettiva, afferente al mancato pagamento dei debiti sociali e il secondo di natura soggettiva, concernente il comportamento doloso o colposo del liquidatore medesimo. In una tale circostanza vi è, infatti, una lesione dei diritti dei creditori da parte del liquidatore, scaturente dal mancato adempimento dell’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha evidenziato come debba essere esclusa qualunque responsabilità se il mancato pagamento dei debiti sociali sia dovuto alla mancanza di risorse economiche. Il liquidatore, inoltre, non risulta responsabile – come ribadito dalla giurisprudenza di merito – nel caso in cui non proceda alla richiesta di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale, se non in presenza della dimostrazione che attraverso tale procedura si sarebbe addivenuti al pagamento dei debiti sociali. Per ciò che concerne la natura della responsabilità, il Tribunale di Roma ha sottolineato come si sia in presenza di una responsabilità extra-contrattuale per lesione del diritto di credito del terzo, trovando la propria collocazione normativa generale nell’art. 2043 c.c. Il liquidatore, infatti, ha un obbligo nei confronti della società in liquidazione per via dell’incarico conferitogli dalla medesima, che tuttavia non deve essere confuso con l’obbligo della società al pagamento dei propri creditori. Spetta al creditore, quindi, l’onere di provare l’esistenza nel bilancio finale di una massa attiva in grado di soddisfare il proprio credito, nonché della condotta dolosa o colposa del liquidatore.