argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Bologna, con Ordinanza del 26 gennaio 2018, n. 448, depositata il 2 febbraio 2018, ha dichiarato, a seguito dell’intervenuto fallimento dell’impresa, l’interruzione del giudizio relativo al reclamo avverso il decreto di rigetto in ordine alla denuncia di gravi irregolarità di gestione, ai sensi dell’art. 2409 c.c. In particolare, la Corte d’Appello ha sottolineato che, secondo l’art. 43, comma 1, l.f., il curatore rimane in giudizio – in luogo del soggetto dichiarato fallito – nei procedimenti aventi ad oggetto rapporti di natura patrimoniale relativi al fallimento, anche nel caso in cui gli stessi siano iniziati antecedentemente la dichiarazione di fallimento. Occorre peraltro sottolineare che il soggetto fallito conserva una legittimazione processuale di natura concorrente e suppletiva rispetto a quella del curatore, nel caso in cui vi siano stati disinteresse o inerzia da parte dello stesso, fermo restando che, in quest’ultimo caso, nell’ipotesi di un risultato utile a favore della procedura, lo stesso curatore potrebbe profittarne.