<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c. alla tassa portuale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: privilegio generale - insinuazione al passivo del fallimento

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 24738, depositata in data 8 ottobre 2018, ha affermato che il credito vantato dall’Autorità Portuale per tasse di sbarco e imbarco deve essere ammesso al passivo fallimentare al privilegio di cui all’art. 2752 c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da una s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva accolto l’opposizione dell’Autorità Portuale avverso la decisione del giudice delegato di ammettere – al chirografo – il credito da quest’ultima vantato. La Corte di Cassazione ha, sul punto, evidenziato che il predetto credito gode del privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c. in virtù dell’interpretazione estensiva delle norme del Codice Civile che riconoscono il privilegio a talune tipologie di crediti. Pertanto, come già ribadito dalla giurisprudenza, il credito in parola può essere estensivamente interpretato come un credito avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, il cui incasso è giustificato dall’esigenza di certezza nella riscossione, quale fonte di approvvigionamento per lo Stato al fine di ottemperare ai propri doveri istituzionali e, pertanto, da riconoscere al privilegio.