argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 dicembre 2017, n. 5892, depositata il 12 marzo 2018 – chiamata ad esprimersi in ordine ad un ricorso avverso il decreto di chiusura di una procedura fallimentare – ha affermato l’autonomia del procedimento di chiusura rispetto alle attività poste in atto precedentemente. Nel caso di specie, il tribunale di primo grado aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare, avverso il cui decreto la società fallita aveva presentato ricorso in appello sulla base del fatto che, tra le altre motivazioni, il socio fallito non era stato avvisato circa l’avvenuto deposito del rendiconto finale del curatore. Il ricorso in appello veniva respinto e la società fallita presentava ricorso per cassazione che è stato rigettato sul presupposto che il giudice adito a decretare la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 119 l.f. è solamente tenuto a verificare che esistano le condizioni di chiusura di cui all’art. 118. Pertanto, eventuali fasi precedenti alla chiusura che siano dichiarate nulle o illegittime non comportano l’annullamento del decreto di chiusura.