<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2018 - Atti del fallito compiuti ante fallimento e revocabili ai sensi dell’art. 67 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 novembre 2017, n. 6094, depositata il 13 marzo 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di revocatoria fallimentare e ha ribadito come, ai sensi dell’art. 67 l.f., possano essere revocati taluni atti compiuti dal fallito ante fallimento e che, pertanto, la dichiarazione di inefficacia dei suddetti atti possa essere richiesta dal curatore fallimentare ai sensi dell’art 66 l.f. Nel caso di specie, la banca e la società fallita – quando era ancora in bonis – avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario; tuttavia, a seguito dell’intervenuto fallimento, tale mutuo garantito da ipoteca era stato dichiarato nullo dal tribunale di primo grado. Percorsi i gradi di giudizio, infine, è stato presentato ricorso per cassazione da parte della banca avverso la sentenza del tribunale di secondo grado che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso presentato dalla banca stessa avverso la dichiarazione di nullità del mutuo in parola. La Suprema Corte, infine, ha affermato che – qualora il fine di un mutuo ipotecario sia quello di coprire un’esposizione debitoria pregressa e pertanto finalizzata ad estinguere con mezzi anormali i debiti pregressi del fallito – il curatore fallimentare può richiederne l’inefficacia ex art. 66 l.f.