argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 4786, depositata il 1° marzo 2018, ha affermato, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il tribunale, il quale accerti che il debitore non ha collaborato con l’Organismo di Composizione della Crisi, deve rigettare la domanda di liquidazione dei beni presentata dal debitore. Nel caso di specie, il piano per la liquidazione del patrimonio veniva presentato dal debitore, che richiedeva altresì la designazione dell’Organismo di Composizione della Crisi. Tuttavia, al momento della presentazione del suddetto piano, il debitore mancava di allegare la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi e, pertanto, il tribunale rigettava il piano. Avverso tale decisione il debitore ha successivamente presentato ricorso, che è stato rigettato e, conseguentemente, lo stesso si è rivolto alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, per ultima, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha affermato che, in applicazione delle norme di cui alla Legge n. 3 del 2012, il piano per la liquidazione deve essere rigettato qualora non venga fornita la relazione dell’anzidetto organismo, tanto più se l’Organismo di Composizione della Crisi medesimo confermi la scarsa partecipazione del debitore durante la procedura di ammissione del piano.