argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 febbraio 2019, n. 8972, depositata in data 29 marzo 2019, ha affermato l’inefficacia del pagamento di una cambiale, fatto nelle mani del giratario dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, anche se la girata era stata fatta al creditore in bonis. La Suprema Corte ha rammentato che, essendo la cambiale uno strumento di credito, il momento della sua emissione o della sua girata non rilevano, poiché solo con il pagamento si verifica l’estinzione dell’obbligazione causale.