argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 gennaio 2018, n. 6398, depositata il 15 marzo 2018, ha affermato che, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato interrotto per intercorso fallimento della controparte, il termine per la riassunzione del giudizio non decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento – e dunque di contestuale comunicazione della stessa alla parte attrice del giudizio –, ma dalla data in cui il difensore della ricorrente viene a conoscenza del fallimento con apposita notifica rappresentativa dell’evento e a lui stesso indirizzata. Nel caso di specie, il giudizio di appello era stato proposto su ricorso di Equitalia avverso la sentenza del tribunale di primo grado che accoglieva l’opposizione della società fallita avverso una procedura di esecuzione promossa dalla stessa Equitalia. A seguito dell’intercorso fallimento, la Corte di Appello aveva, pertanto, dapprima interrotto il giudizio e successivamente ne aveva dichiarato l’estinzione per intercorsa prescrizione. Giunti infine all’ultimo grado di giudizio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello e ha chiarito come, nel caso de quo, la Corte di Appello avesse erroneamente stabilito che il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse la data di comunicazione ad Equitalia del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.