argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 dicembre 2017, n. 7308, depositata il 23 marzo 2018, ha affermato che il lavoratore, il quale sia stato illegittimamente licenziato dalla curatela per intervenuto fallimento e a cui non siano stati pagati gli stipendi dalla data di dichiarazione di fallimento, deve essere ammesso al passivo fallimentare per il riconoscimento del mancato versamento dei suddetti stipendi e per il credito TFR. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro era stata dichiarata fallita e successivamente la curatela aveva illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro pendente. Avverso tale decisione il lavoratore aveva presentato ricorso al tribunale di primo grado e, poiché respinto, si era rivolta alla Corte di Appello, la quale – tuttavia – aveva respinto l’anzidetto ricorso. Giunti infine all’ultimo grado di giudizio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore ed ha affermato che, nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia stata effettuata in difformità da quanto stabilito dalla legge, sulla curatela gravano le conseguenze derivanti dall’illegittimità del proprio operato e, pertanto, il lavoratore deve essere ammesso al passivo del fallimento.