argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 febbraio 2019, n. 13921, depositata in data 22 maggio 2019, ha affermato che i crediti non realizzati dal curatore fallimentare, in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese per avvenuta emissione del decreto di chiusura del fallimento, si trasferiscono in capo ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa in quanto si determina un fenomeno di tipo successorio. La Suprema Corte chiarisce che è precluso il recupero qualora il recupero giudiziale non sia stato attivato per velocizzare la conclusione dell’attività liquidatoria (in ipotesi di cancellazione volontaria della società) oppure se il credito non sia stato portato a conoscenza del curatore fallimentare (in ipotesi di cancellazione imposta ed eseguita ex lege), dovendosi presumere in entrambi i casi un’implicita rinuncia al credito.